Art. 15 · A r t i f i c i
Titolo III

Art. 15

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A r t i f i c i

In vigore dal 11 feb 1993
1. Gli artifici illuminanti e da segnalazione, in dotazione speciale di reparto, impiegabili con arma lunga o con apposito dispositivo di lancio, sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati. 2. Gli artifici lacrimogeni e nebbiogeni si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con arma lunga o con apposito dispositivo di lancio. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela ad effetto neutralizzante reversibile.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-15