Capo IV

Art. 20

Esami e commissioni esaminatrici

In vigore dal 15 lug 1992
1. Al termine dei corsi previsti nell' i partecipanti ai corsi stessi dovranno sostenere una prova d'esame orale. Le votazioni sono espresse in trenta trentesimi; la votazione minima è di diciotto trentesimi. 2. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo