Art. 20 · Esami e commissioni esaminatrici
Capo IV

Art. 20

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Esami e commissioni esaminatrici

In vigore dal 15 lug 1992
1. Al termine dei corsi previsti nell' i partecipanti ai corsi stessi dovranno sostenere una prova d'esame orale. Le votazioni sono espresse in trenta trentesimi; la votazione minima è di diciotto trentesimi. 2. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-20