Capo V
Art. 23
Disposizioni transitorie per la partecipazione ai corsi di formazione
In vigore dal 15 lug 1992
1. Gli impiegati delle qualifiche funzionali settima ed ottava, provenienti dai concorsi ordinari di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, o dal reclutamento effettuato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non abbiano partecipato ai corsi di formazione previsti dalle previgenti disposizioni, dovranno partecipare a detti corsi della durata complessiva, rispettivamente, di quattro o due mesi.
2. La durata dei corsi, utile anche ai fini del computo del periodo di prova, è diretta, oltre che ad impartire le nozioni indispensabili per facilitare l'inserimento dei partecipanti nell'Amministrazione finanziaria sotto il profilo organizzativo e professionale, anche a verificare le loro attitudini all'esercizio delle funzioni.
3. Il comportamento tenuto dai partecipanti durante il corso costituisce elemento di valutazione ai fini del superamento del periodo di prova.
4. I corsi, eventualmente svolti al termine del periodo di prova, hanno lo scopo di consentire ai partecipanti:
a) di analizzare e valutare, con l'aiuto dei docenti, i risultati dell'esperienza operativa compiuta;
b) di verificare, alla luce delle diverse realtà operative, e sempre con l'aiuto dei docenti della Scuola, la validità degli insegnamenti ricevuti;
c) di tracciare, per ciascuno dei partecipanti, un percorso formativo adatto alle loro necessità, da attuare con la necessaria gradualità e flessibilità nel corso degli anni successivi.
5. I corsi di formazione possono essere svolti presso la sede centrale della Scuola, oppure presso le sue sedi decentrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-23