Capo VI
Art. 25
Entrata in vigore
In vigore dal 15 lug 1992
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 giugno 1992
SCALFARO
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992
Atto di Governo, registro n. 86, foglio n. 18
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-25