Art. 25 · Entrata in vigore
Capo VI

Art. 25

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Entrata in vigore

In vigore dal 15 lug 1992
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1992 SCALFARO ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992 Atto di Governo, registro n. 86, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-25