Capo III
Art. 18
Esami e commissioni giudicatrici
In vigore dal 15 lug 1992
1. Al termine del periodo di applicazione i candidati redigono la relazione scritta di cui al settimo comma dell' della legge 10 luglio 1984, n. 301.
2. La relazione formerà oggetto di dibattito e di valutazione, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso della predetta legge n. 301 del 1984, ad opera di una commissione giudicatrice nominata dal Ministro delle finanze, presieduta da un dirigente generale del Ministero delle finanze e costituita da due docenti della Scuola, proposti dal rettore.
3. I candidati che avranno ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi saranno ammessi a sostenere l'esame finale del corso di formazione, che si svolgerà con le modalità indicate in un apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore e sentito il consiglio di amministrazione. La commissione giudicatrice, nominata dal Ministro delle finanze, è presieduta da un dirigente generale del Ministero delle finanze e costituita da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola, proposti dal rettore, e da un dirigente superiore del Ministero delle finanze. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Scuola centrale tributaria con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
4. Il completamento dei lavori della commissione di cui al comma 3 dovrà avvenire entro due mesi dalla costituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-18