Capo II
Art. 16
Norme di rinvio
In vigore dal 15 lug 1992
1. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano, ove compatibili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e 20 giugno 1977, n. 701, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1985.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-16