Capo II
Art. 11
Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi
In vigore dal 15 lug 1992
1. I bandi relativi ai concorsi di cui all' sono emessi, su proposta del rettore, dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Nei bandi sono stabiliti:
a) il numero dei posti messi a concorso nella qualifica cui si riferisce il concorso stesso;
b) il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria di idoneità, che possono essere ammessi al corso;
c) i requisiti giuridici e di studio per l'ammissibilità al concorso;
d) i criteri per lo svolgimento della prova di preselezione e delle due prove scritte, nonché per lo svolgimento del colloquio, che dovranno essere conformi a quelli stabiliti nell';
e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della pubblicità del bando.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-11