Capo I

Art. 9

Docenti stabili

In vigore dal 15 lug 1992
1. L'insegnamento può essere affidato anche a docenti stabili, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. I docenti stabili svolgono l'incarico per un triennio, salvo conferma. Il loro numero non può essere inferiore a quattro, nè superiore a dieci. 2. La chiamata a far parte del corpo stabile dei docenti è diretta ed è effettuata, previo consenso degli interessati, su proposta del rettore, dal Ministro delle finanze. 3. I professori universitari di ruolo ordinari ed associati, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato e i dipendenti civili dello Stato chiamati a far parte del corpo stabile dei docenti sono collocati nella posizione di fuori ruolo, o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti, per tutto il periodo dell'incarico, il quale è computato come anzianità di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche. 4. I docenti stabili della Scuola sono tenuti, a tempo pieno, a provvedere alla preparazione delle dispense, a curare l'approntamento di altro materiale didattico ed a prestare assistenza individualizzata, qualora richiesta, ai partecipanti ai corsi ed ai seminari, nonché a partecipare alle attività dipartimentali di programmazione didattica e di ricerca ed a quelle dei gruppi di lavoro. Per il regime a tempo pieno dei professori universitari si applica l' della legge 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. 5. Ai docenti stabili della Scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica; essi conservano il diritto a percepire le indennità erogate dalle Amministrazioni di appartenenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-9

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