Capo I
Art. 7
Dipartimenti
In vigore dal 15 lug 1992
1. Nell'ambito della Scuola sono costituiti i seguenti quattro dipartimenti con funzioni di ausilio del rettore nella ricerca e nella predisposizione di programmi didattici:
a) dipartimento delle discipline organizzative ed informatiche;
b) dipartimento delle discipline pubblicistiche e tributarie;
c) dipartimento delle discipline economiche e finanziarie;
d) dipartimento delle discipline aziendalistiche e contabili.
2. I coordinatori dei singoli dipartimenti sono nominati dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, tra i docenti stabili della Scuola.
3. Il rettore, con atto interno, effettua l'assegnazione ai vari dipartimenti degli altri docenti stabili, dei docenti incaricati e degli assistenti, compresi quelli che prestano servizio presso le sedi decentrate.
4. Il personale di segreteria dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e delle commissioni dipende dalla direzione amministrativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-7