Capo I

Art. 2

Compiti della Scuola centrale tributaria

In vigore dal 21 feb 1993
1. La Scuola centrale tributaria provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'addestramento, nonché all'aggiornamento del personale finanziario mediante l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio. La relativa programmazione ha carattere di flessibilità ed è sia annuale che pluriennale. 2. La Scuola provvede, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, ad organizzare: a)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29. b)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29. c) le procedure selettive ed i corsi ad essa demandati da norme di legge o di regolamento. 3. La Scuola organizza e tiene corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri. A tal fine, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi sono rimborsate dalle amministrazioni ed enti richiedenti mediante il versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese di funzionamento della Scuola centrale tributaria. 4. I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio sono istituiti, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze a livello centrale e periferico. 5. La Scuola dispone di un convitto interno per i partecipanti ai corsi e seminari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo