Capo I

Art. 4

Il comitato

In vigore dal 15 lug 1992
1. Il comitato ha funzioni consultive e coadiuva il rettore nella predisposizione e nello svolgimento dei programmi didattici, nonché nel conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca. 2. Il comitato è composto da: a) il rettore della Scuola, che lo presiede; b) il direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale; c) il direttore generale del Dipartimento delle entrate; d) il direttore generale del Dipartimento del territorio; e) il direttore generale del Dipartimento delle dogane; f) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; g) quattro docenti stabili della Scuola centrale tributaria, coordinatori dei dipartimenti previsti dall'; h) il direttore amministrativo della Scuola, con funzioni di segretario. 3. In caso di assenza o impedimento del rettore il comitato è presieduto dal più anziano di età dei docenti stabili componenti il comitato. 4. I membri di cui alla lettera g) sono nominati, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio. 5. Il comitato si riunisce di regola tre volte l'anno e può essere convocato dal rettore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. 6. In caso di parità nelle votazioni, il voto del rettore vale il doppio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-4

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