Capo I
Art. 3
Il rettore
In vigore dal 15 lug 1992
1. Il rettore, scelto tra i professori ordinari dell'Università, è nominato con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica due anni e può essere confermato.
2. Il rettore sovraintende alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca, alla predisposizione ed allo svolgimento dei programmi didattici, nonché al conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca, coadiuvato dal comitato di cui all'.
3. Il rettore, con proprio provvedimento, può costituire gruppi di lavoro e commissioni specializzati per materia e per obiettivo.
4. Il rettore fa parte del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze. Egli può delegare il direttore amministrativo a parteciparvi in sua vece.
5. Al rettore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità, cumulabile con le indennità eventualmente corrisposte ad altro titolo, nella misura massima prevista dall' della legge 29 aprile 1957, n. 310.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-3