Capo II

Art. 13

Graduatorie

In vigore dal 15 lug 1992
1. Le graduatorie di ammissione ai corsi sono compilate dalle commissioni esaminatrici e approvate con decreto del Ministro delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo