Capo II
Art. 13
Graduatorie
In vigore dal 15 lug 1992
1. Le graduatorie di ammissione ai corsi sono compilate dalle commissioni esaminatrici e approvate con decreto del Ministro delle finanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-13