Capo II

Art. 15

Svolgimento dei corsi

In vigore dal 15 lug 1992
1. I corsi sono tenuti presso la Scuola o presso le sedi decentrate. La durata dei corsi è stabilita in quattro mesi. Le materie di insegnamento, i criteri di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni e quelli di verifica dell'apprendimento sono stabiliti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-15

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