Capo IV
Art. 19
Specializzazione, addestramento ed aggiornamento
In vigore dal 15 lug 1992
1. La Scuola provvede alla specializzazione ed all'addestramento, nonché all'aggiornamento, del personale finanziario mediante l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio, fermo restando il disposto di cui all', comma 1, lettera c), punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2. I corsi sono strutturati su base modulare con progressione sistematica di interventi didattici nell'ambito di un medesimo corso.
Di regola, fatta eccezione per i corsi di lingue straniere, la durata di ciascun modulo non può essere superiore ad una settimana.
3. Le iniziative formative debbono essere, di regola, inserite in un percorso di sviluppo professionale dei singoli dipendenti, concordato dalla Scuola con il dipartimento o con la direzione generale degli affari generali e del personale da cui dipende l'interessato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-19