Capo II
Art. 15
15 / 25Svolgimento dei corsi
In vigore dal 15 lug 1992
1. I corsi sono tenuti presso la Scuola o presso le sedi decentrate. La durata dei corsi è stabilita in quattro mesi. Le materie di insegnamento, i criteri di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni e quelli di verifica dell'apprendimento sono stabiliti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-15