Parte prima›Titolo quinto›Capo I
Art. 67
Norme finali
In vigore dal 20 dic 1990
1. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttività, è demandata ad un'apposita Commissione costituita presso il Ministero della Sanità, composta da esperti designati dal Governo, Regioni ed ANCI, che li definisce entro il 31 dicembre 1990 anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.
2. Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanità e del Tesoro gli accordi decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della Sanità effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della spesa per incentivazione della produttività e per attività specialistica convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro, al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle Regioni ed assumendo, congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere l'eventuale incremento non controllato dell'onere.
3. A far data dal 1 dicembre 1990 i compensi previsti a saldo derivanti dall'istituto dell'incentivazione alla produttività di cui al comma 6 dell' non possono essere erogati se non sono state costituite le Commissioni tecnico-scientifiche per la promozione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'.
4. Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative connesse alle norme di cui al presente capo, anche in relazione alla specificità delle realtà interessate e con riferimento all', comma 7, viene demandata al Ministero della Sanità - Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria - la titolarità ad attivare nuclei tecnici composti da un rappresentante designato dal Ministero della Sanità che la presiede, un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro, un rappresentate designato dalla Regione interessata ed un rappresentante designato dall'ANCI. L'attivazione della Commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta dell'Amministrazione regionale interessata o delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. I verbali della commissione sono trasmessi ai Ministeri ed alle Regioni interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-67