Parte prima›Titolo quinto›Capo I
Art. 64
Valuzione e modalità di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57
In vigore dal 20 dic 1990
Valuzione e modalità di ripartizione del fondo di incentivazione
di cui al comma 6, lettera b), dell'
1. I fini, le modalità operative e la valuzione della produttività dell'istituto di cui al comma 6, lettera b), dell' sono quelli indicati negli del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
2. La valutazione delle produttività dell'istituto di cui al comma 1 viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole Unità Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la farmaceutica esterna ed interna;
e) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;
f) progressiva rilevazione degli standards di intervento in materia di prevenzione negli ambienti di vita e del lavoro;
g) attivazione e svolgimento di programmi di educazione sanitaria;
h) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale o di Unità Sanitaria Locale.
3. L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree nell'ambito delle quali le singole Unità Sanitarie Locali devono realizzare gli specifici progetto obiettivo. Lo stesso accordo deve pure prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in particolare, determinare le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo in ogni caso la possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro retributivo.
4. Gli Enti individuano su proposta dei responsabili dei servizi e sentite le Organizzazioni Sindacali, le unità di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
5. Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le Unità Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti.
Le regioni a loro volta, per i fini del sistema informativo del Governo, riferiscono annualmente al Ministro della Sanità ed ai Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro.
6. Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati, si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi ed in relazione al grado di perseguimento degli obiettivi prefissati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-64