Parte primaTitolo quintoCapo I

Art. 66

Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti Zooprofilattici.

In vigore dal 20 dic 1990
Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti Zooprofilattici. 1. Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttività per il personale degli Istituti Zooprofilattici è fissato in ragione del 10' della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attività finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989. 2. Tale fondo è incrementabile per le entrate corrisposte da enti e privati per prestazioni dagli stessi richieste. 3. Il fondo così determinato è ripartito come previsto nella tabella di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, come modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.22. La suddivisione della quota spettante ai gruppi A) e B) di cui all' avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno della equipe che ha reso la prestazione 4. Le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono prevedere per l'istituto di riferimento relativamente all'attività di supporto alla vigilanza veterinaria permanente, per il personale laureato non medico e per il restante personale di gruppo C) di cui all', adeguati incentivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-66

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