Parte prima›Titolo quinto›Capo I
Art. 63
Modalità di determinazione dei fondi di incentivazione per il personale delle categorie C) e D)
In vigore dal 20 dic 1990
Modalità di determinazione dei fondi di
incentivazione per il personale delle categorie C) e D)
1. Le competenze attribuite al personale della categoria C) nell'anno 1989 vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale con modalità che vengono definite nell'accordo quadro regionale per l'arco di validità del presente regolamento.
2. Le Regioni, nell'accordo quadro regionale, in relazione a problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza infermieristica, possono riservare, esclusivamente al personale infermieristico operante nei turni di assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione della produttività di cui al comma 6, lettera a), dell' da prelevare sulla quota attribuita dal fondo sanitario nazionale di parte corrente, nei limiti della quota relativa al risparmio derivante dalla forzata, mancata copertura dei posti vacanti, fino al raggiungimento del limite orario individuale previsto per il personale infermieristico dall', comma 2.
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano fissate nella quota minima corrispondente percepita nel 1989 e sono suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionali e tecnico inquadrato nei livelli dal VII all'XI: 2; al personale inquadrato nei livelli dal V al VI: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1. Le competenze derivanti da detto riparto non spettano al personale al quale vengano assegnate ore di plus orario.
4. Il Fondo dei gruppi C) e D), fatto salvo il disposto dell', comma 8, è ulteriormente e rispettivamente incrementato delle quote pari al 10% e 5% del fondo determinato per il personale medico veterinario, che viene portato in diminuzione del fondo medesimo.
5. Le quote non attribuite al personale della categoria C) vanno ad incrementare il fondo del personale della categoria D).
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-63