Parte primaTitolo quintoCapo I

Art. 62

Modalità di determinazione del fondo per il personale della categoria B)

In vigore dal 20 dic 1990
Modalità di determinazione del fondo per il personale della categoria B) 1. Il fondo del personale della categoria B) è costituito dalle quote corrisposte o da corrispondere a detto personale in riferimento all'anno 1989 dalle singole Unità Sanitarie Locali, incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti. 2. Per l'arco di vigenza del presente regolamento, al fondo del personale della categoria B) affluiscono, altresì, le entrate realizzate dal personale ingegnere per prestazioni effettuate a richiesta di Enti o privati. 3. Il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato da una quota pari al 70% del risparmio derivante dalla distribuzione diretta all'utenza di farmaci, presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, nonché per la produzione in proprio di prodotti galenici. 4. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con riferimento ai criteri di cui all', comma 8. 5. Il fondo della categoria B) di cui al presente articolo è prioritariamente garantito e liquidato al personale della categoria medesima che ha effettuato le prestazioni, con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quali-quantitativi delle attività connesse. Nel caso che le verifiche semestrali della produttività non le giustifichino, esso è, per la parte non utilizzata, messo a disposizione delle altre categorie secondo criteri di distribuzione da definirsi negli accordi quadro regionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-62

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