Parte prima›Titolo quinto›Capo I
Art. 65
Fondo di incentivazione della produttivitadel servizio veterinario esue modalità di ripartizione
In vigore dal 20 dic 1990
Fondo di incentivazione della produttivitadel servizio
veterinario esue modalità di ripartizione
1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal presente capo, che si richiama a tutti gli effetti, l'attivazione dell'istituto stesso è obbligatoria nel servizio veterinario e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attività di vigilanza, ispezione e profilassi.
2. Il personale delle categorie C) e D) operante nel servizio veterinario partecipa alla suddivisione dei relaviti fondi unitamente al restante personale delle categorie predette.
3. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del fondo di incentivazione di cui all' è calcolato con i medesimi criteri utilizzati per il restante personale.
4. Al fine di incrementare le attività di vigilanza, ispezione e profilassi, le Regioni, nel definire il finanziamento del fondo suddetto, possono prevedere l'attribuzione al personale in questione di adeguati incentivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-28;384#art-65