Art. 21

Attività culturali e ricreative

In vigore dal 13 nov 1990
1. Nell'ambito di quanto stabilito nell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ed a integrazione di quanto previsto nell' della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le università o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti. 2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato a maggioranza da rappresentanti della amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. 3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni indicate nello stesso comma possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni. 4. Le istituzioni predette iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative. 6. Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all' del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-21

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