Art. 16

Retribuzione individuale di anzianità

In vigore dal 13 nov 1990
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 198731 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi: qualifica I L. 192.000; " II " 216.000; " III " 252.000; " IV " 272.000; " V " 305.000; " VI " 346.000; " VII " 403.000; " VIII " 475.000; " IX " 475.000; ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: I qualifica funzionale: L. 475.000; II qualifica funzionale: L. 581.000; professori incaricati esterni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 475.000. 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567. 4. Al personale che, alla data del 1 ottobre 1990, abbia acquisito, o acquisisca nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di effettivo servizio continuativo nell'amministrazione di appartenenza, competono, dalla predetta data o da quella in cui maturi il predetto periodo di effettivo servizio continuativo, i seguenti importi annui lordi, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1: qualifica I L. 182.000; " II " 209.000; " III " 239.000; " IV " 280.000; " V " 311.000; " VI " 340.000; " VII " 403.000; " VIII " 466.000; " IX " 590.000; ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: I qualifica funzionale: L. 590.000; II qualifica funzionale: L. 721.000; professori incaricati esterni, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 590.000. 5. Gli importi di cui al comma 4, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si triplicano nei confronti del personale che, entro le predette date, abbia maturato o maturi, rispettivanente, dodici o sedici anni di effettivo servizio continuativo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-16

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