Art. 18

Mobilità

In vigore dal 13 nov 1990
1. Al personale trasferito ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, verrà corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica VIII e superiori: L. 3.500.000; qualifica VII: L. 3.000.000; qualifica VI: L. 2.500.000; qualifica V ed inferiori: L. 2.000.000. 2. I trasferimenti del personale da una sede ad altra all'interno del comparto sono disposti dal rettore o dal direttore dell'istituzione universitaria presso la quale il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'istituzione di appartenenza, e sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e teconologica. 3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza all'area funzionale, alla qualifica ed al profilo professionale di inquadramento dell'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo