Art. 13

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

In vigore dal 13 nov 1990
1. Il fondo di incentivazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990. 2. Per le finalità di cui all', a decorrere dal 1 luglio 1990 è costituito presso ciascuna università o istituzione universitaria un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che è alimentato: a) dall'importo destinato nell'anno 1988 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni ordinari di servizio ed all'erogazione delle indennità di rischio, di servizio meccanografico, di maneggio valori e di servizio notturno e festivo di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989; b) dalla quota del monte retribuzioni annuo relativo a ciascuna istituzione, compreso il corrispettivo di dieci ore di lavoro straordinario annue pro-capite, riferite al 1 gennaio 1988, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, incrementato, a decorrere dal 1 luglio 1990, di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari. 3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalle istituzioni, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza. 4. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di negoziazione decentrata a livello di istituzione. 5. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, compresi quelli correlati all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1997, n. 567, di altre indennità di istituto e similari, comunque denominate, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 2 è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni. 8. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo