Art. 5

Negoziazione decentrata

In vigore dal 13 nov 1990
1. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati a livello nazionale e di singola istituzione di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 3, e riferiti a specifiche e particolari esigenze. 2. Ove, nell'interpretazione delle norme derivanti dagli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. 3. Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati a livello di singola istituzione dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro quindici giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di venti giorni. 4. Alla negoziazione decentrata a livello nazionale di cui al comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, può assistere, su invito del Ministro, un rappresentante della conferenza permanente dei rettori, nonché le parti locali interessate. 5. Gli accordi decentrati debbono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove ritenuto necessario da entrambe le parti, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-5

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