Art. 19

Trattamento di missione

In vigore dal 13 nov 1990
1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti: a) qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona; qualifiche del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: L. 39.600; b) qualifica funzionale prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800. 2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per: a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; b) attività di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche; c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale; d) attività di escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio; e) attività che comportino imbarchi su unità. 3. Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al pernottamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-19

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