Art. 22
Ordinamento professionale
In vigore dal 13 nov 1990
1. È consentita, nell'ambito delle dotazioni organiche di qualifiche di ogni ateneo o istituzione, la mobilità orizzontale tra i profili professionali ascritti alla settima qualifica e tra i profili professionali ascritti all'ottava qualifica funzionale nell'ambito delle aree funzionali di appartenenza o di aree funzionali affini, purchè si sia in possesso di titoli specifici o abilitazioni richiesti per gli accessi dall'esterno. Nei casi in cui non siano richiesti i predetti titoli o abilitazioni, la mobilità orizzontale è consentita previo superamento di specifico corso o di tirocinio appositamente predisposti dall'amministrazione.
2. Nell'ambito della quarta qualifica funzionale l'"area dei servizi generali tecnici ed ausiliari" assume la denominazione di "area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche". Tra le mansioni previste per il profilo professionale di "agente degli uffici tecnici" del gruppo degli uffici tecnici della predetta area sono incluse quelle di manuntenzione straordinaria degli automezzi e conduzione dei medesimi.
3. Nell'ambito della quinta qualifica funzionale sono istituiti "l'area funzionale delle biblioteche", nonché il profilo professionale di "operatore di biblioteca", che svolge mansioni di consegna e riordino del materiale librario, assistenza degli utenti nelle procedure di consultazione e nell'uso delle relative apparecchiature, compiti di supporto nelle inerenti attività amministrativo-contabili ed altre attività che richiedano l'uso di strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio, anche complesse ma di uso semplice.
4. Al profilo di cui al comma 3 si accede mediante concorso pubblico per esame, indetto con decreto rettorale. Il titolo di studio richiesto è il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica di cui all' del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell' della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Si applicano le disposizioni di cui all' del titolo II del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983, per la composizione delle commissioni giudicatrici e l' del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, per il contenuto delle prove di esame.
5. Le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4, si applicano ai fini dell'accesso al profilo professionale di "segretario amministrativo del dipartimento" di ottava qualifica funzionale, istituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567.
6. Il profilo professionale di "usciere" della II qualifica dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari è reso ad esaurimento.
7. Nei confronti del personale con le professionalità di "infermiere professionale", "vigilatrice di infanzia", "assistente sanitaria", "ostetrica", "dietista", "ortottista", "logopedista", "massaggiatore non vedente", "tecnico di radiologia", "tecnico dei laboratori clinici", "ottico", appartenenti al profilo di "assistente socio-sanitario" dell'area funzionale socio-sanitaria di sesta qualifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981; "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici" o "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari", i cui profili sono stati ascritti, in applicazione dell', comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, nella settima qualifica, nonché nei confronti del personale rivestente la qualifica di "assistente sociale" e del personale rivestente altri profili professionali dell'area socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al comparto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1936, n. 68, trovano applicazione, ove più favorevoli, gli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, purchè detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel comparto delle università e sussista una sostanziale identità delle mansioni.
8. Ai fini dell'accesso ai profili professionali di "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici", "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari" ascritti alla settima qualifica funzionale dal comma 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, sono richiesti il diploma delle relative scuole dirette a fini speciali universitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero gli altri titoli culturali e professionali richiesti per i corrispondenti profili dal Servizio sanitario nazionale.
9. Nella settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria è istituito il profilo professionale di "assistente sociale collaboratore", che svolge, con piena autonomia tecnica, secondo i principi, le conoscenze ed i metodi del servizio sociale professionale, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonché dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare, attività di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di valutare, trattare e risolvere o prevenire situazioni di bisogno e disadattamento individuale, familiare o di gruppo attraverso opportuni e mirati piani di intervento.
10. Al profilo di cui al comma 9 si accede mediante concorso pubblico per esami, bandito con decreto rettorale; il titolo di studio richiesto è il diploma rilasciato da scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14. Per la composizione delle commissioni giudicatrici e le prove di esame trovano, rispettivamente, applicazione le disposizioni di cui all' del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, ed all', quinto comma, del titolo I del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4. Le professionalità "assistente sociale", nell'ambito del profilo "assistente socio-sanitario", di sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria, in mancanza del titolo di studio, sono collocate ad esaurimento.
11. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, per l'accesso ai profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, è eliminato il titolo del diploma di laurea.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-22