Art. 14

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

In vigore dal 13 nov 1990
Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi 1. Il fondo di cui all' è destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la negoziazione decentrata, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali. 2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna istituzione, il fondo è finalizzato: a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. Per i settori di attività non regolati da standards saranno definite, con la negoziazione decentrata, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati; b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse anche all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche; c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza; d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita. 3. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 saranno definiti in sede di negoziazione decentrata. 4. Con la negoziazione decentrata, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all' potrà essere affidata a ciascuna unità funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti nella predetta sede negoziale. 5. La corretta utilizzazione del fondo sarà soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione che potranno avvalersi anche di centri esterni, in conformità al comma 9 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-14

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