Art. 10
Formazione ed aggiornamento professionale
In vigore dal 13 nov 1990
1. Possono essere attuati mediante corsi di formazione, organizzati direttamente dalle istituzioni universitarie, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale in servizio presso le medesime, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza delle strutture.
2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di specifica professionalità tecnico-scientifica.
3. Interventi particolari saranno diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti.
4. I corsi sono espletati durante il normale orario di servizio.
5. Devono essere, comunque, privilegiati i corsi per la qualificazione del personale assunto con le procedure di cui all' della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-10