Art. 7
Assenze obbligatorie
In vigore dal 13 nov 1990
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-7