Art. 3

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali

In vigore dal 13 nov 1990
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle università sono i seguenti: a) istruzione universitaria; b) igiene; c) attività assistenziali e sanitarie; d) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio; e) sicurezza e salvaguardia degli impianti; f) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; g) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all', la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, per un periodo non inferiore ad un terzo di quello complessivamente previsto nelle singole sedi; b) esami conclusivi dei cicli di istruzioni; c) certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini; d) prestazioni di accettazione e di pronto soccorso, specialistiche e diagnostiche, necessarie a garantire le attività assistenziali a carattere di urgenza assicurate al Servizio sanitario nazionale; servizio ambulanze nei casi di urgenza; servizi di cucina per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio; e) cura degli animali e delle piante; f) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari ad assicurare la continuità dei servizi essenziali; g) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; h) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi; i) prestazioni svolte per conto del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento ad attività inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità; l) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-3

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