Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

In vigore dal 13 nov 1990
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali 1. Al fine di garantire quanto previsto dall' sono individuate modalità e procedure necessarie ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso ed, in relazione a tali modalità e procedure, appositi contingenti di personale - per le diverse qualifiche e profili professionali addetti ai medesimi servizi essenziali - che dovranno essere esonerati dallo sciopero. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello di ateneo e di istituzione - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti, nonché i contingenti numerici necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati di cui all'. 3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2 saranno assicurati comunque i servizi pubblici essenziali. 4. In conformità agli accordi di cui al comma 2, le singole università o istituzioni universitarie individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all', i nominativi dei dipendenti in servizio presso gli uffici interessati tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. 5. Gli accordi decentrati di cui al comma 2 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-4

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