Art. 6

Pari opportunità

In vigore dal 13 nov 1990
1. I comitati per le pari opportunità, a livello di singola istituzione, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'amministrazione garantisce gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
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