Art. 26

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

In vigore dal 6 apr 1995
1. Nell'ambito di ciascuna università o istituzione universitaria il monte ore orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all' è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata a livello di singola istituzione in modo che una parte, pari al dieci per cento, del monte ore sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, operanti nella istituzione stessa, e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del rettore e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari entro il 31 marzo di ciascun anno. 4. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di negoziazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'istituzione. 5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all' possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed ai congressi e convegni nazionali ed organismi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni e di organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. 6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94, per effetto dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-26

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