Art. 22

In vigore dal 22 lug 1989
1. Il terzo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "L'esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo è effettuata dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-22

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