Art. 22
In vigore dal 22 lug 1989
1. Il terzo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"L'esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo è effettuata dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-22