Art. 19
In vigore dal 22 lug 1989
1. Nel secondo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge, semprechè ne ricorrano i presupposti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-19