Art. 18

In vigore dal 22 lug 1989
1. Dopo l'art. 61- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 61-ter (Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza). - Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli articoli 61 e 61- bis è data notizia senza ritardo dal direttore dell'istituto presso il quale l'interessato si trova al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-18

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