Art. 13
In vigore dal 22 lug 1989
1. L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Obbligo del lavoro). - I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell' della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-13