Art. 12
In vigore dal 22 lug 1989
1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti). - Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro, si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell' della legge anche in relazione al tipo di lavoro disponibile, al tempo trascorso in stato di inattività lavorativa involontaria durante la detenzione o l'internamento, nonché al comportamento tenuto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-12