Art. 8
In vigore dal 24 lug 1989
1. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:
"I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi e sono comunicati all'ispettore distrettuale, corredati della documentazione opportuna.
Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede".
2. Il quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. Qualora non ostino motivi di disciplina, ordine o sicurezza o sanità, la direzione può altresì consentire che i colloqui si svolgano in spazi comuni all'aperto a ciò destinati. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale di custodia".
3. Il decimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-8