Art. 9

In vigore dal 22 lug 1989
1. Il primo e il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni; essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. L'imputato autorizzato alla corrispondenza telefonica dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza viene ammesso ad usufruire di tale corrispondenza con la frequenza indicata nel primo comma".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-9

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