Art. 15

In vigore dal 22 lug 1989
1. Dopo l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 49-bis (Lavoro a domicilio). - Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario può essere svolto anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo precedente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-15

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