Art. 20

In vigore dal 22 lug 1989
1. Nel primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il n. 18) è sostituito dal seguente: "18) ritardi nel rientro preveduti dagli della legge;".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-20

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