Art. 25
In vigore dal 24 lug 1989
1. Dopo l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 91-bis (Affidamento in prova in casi particolari). - Qualora il condannato tossicodipendente e alcooldipendente richieda l'affidamento in prova preveduto dall'art. 47- bis della legge dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale prevedute dall'art. 91".
"Art. 91-ter (Detenzione domiciliare). - La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.
Nei casi preveduti dai numero 1), 2) e 3) del comma 1 dell'art. 47- ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, lettera c), dell'art. 71 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.
Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare è esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato.
Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 91.
In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli ed al centro di servizio sociale.
Il centro di servizio sociale, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale di sorveglianza, stabilisce validi collegamenti con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto per superare le difficoltà connesse con l'esecuzione della detenzione domiciliare.
Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 47- ter della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto.
Il tribunale di sorveglianza procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dagli articoli 71 e seguenti della legge."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-25