Art. 24

In vigore dal 22 lug 1989
1. L'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 91 (Affidamento in prova al servizio sociale). - Fuori dell'ipotesi in cui il condannato si trovi in libertà, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza, unitamente a copia della cartella personale. Analogamente il direttore provvede per la trasmissione della proposta del consiglio di disciplina. Nell'ordinanza deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà svolgersi la prova. Non appena l'ordinanza di affidamento è divenuta esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza invia l'ordinanza e gli atti relativi alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza competente per la prova e copia dell'ordinanza alla direzione dell'istituto nel quale il condannato si trova e a quella del centro di servizio sociale del luogo ove si svolgerà la prova, provvedendo, altresì, a darne comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale preveduto dal comma 5 dell'art. 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni in esso contenute. Dalla data di sottoscrizione del verbale ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto nel quale il condannato trovasi detenuto o davanti al direttore del centro di servizio sociale indicato nel comma 2 se il condannato non trovasi ristretto in istituto. L'affidato raggiunge il luogo in cui dovrà svolgersi la prova libero nella persona. Se nel corso della prova l'interessato richiede che l'esperimento sia proseguito in località situata in altra giurisdizione e ciò risulti conveniente, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta, corredata di parere, al tribunale di sorveglianza in cui il suo ufficio si trova, il quale decide sulla stessa senza formalità di procedura. La cancelleria del tribunale comunica la decisione all'interessato, alle cancellerie dell'ufficio di sorveglianza che ha inoltrato la richiesta e di quello nella cui giurisdizione la prova dovrà continuare a svolgersi e al centro di servizio sociale competente. Il fascicolo degli atti concernenti l'affidamento viene trasmesso al magistrato di sorveglianza competente. L'affidato raggiunge il luogo in cui dovrà proseguire la prova libero nella persona. In caso di rigetto della richiesta, il provvedimento è comunicato al magistrato che l'ha trasmessa, il quale provvede a darne notizia all'interessato. Il direttore del centro di servizio sociale designa un assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento dei compiti indicati nel comma 9 dell'art. 47 della legge, avvalendosi anche della collaborazione di volontari, che operano sotto la sua diretta responsabilità. Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel comma 10 dell'art. 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma precedente. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale. Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca dell'affidamento indicate nel comma 11 dell'art. 47 della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto. Il tribunale procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dagli articoli 71 e seguenti della legge".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-24

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