Art. 21
In vigore dal 22 lug 1989
1. Nell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248#art-21